Multa nulla se notificata in ritardo per cambio residenza

Multa nulla se notificata in ritardo per cambio residenza

Il destinatario di un verbale per violazione delle norme del Codice della Strada, notificato oltre i termini di legge a causa di un trasferimento di residenza tardivamente annotato nell’archivio del P.R.A. per cause imputabili esclusivamente a inefficienze della pubblica Amministrazione, può contestare il verbale.

La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 24851 del 09.12.2010, ha chiarito come la notificazione del verbale non possa ritenersi correttamente eseguita se giunge al vecchio domicilio dopo che il cittadino ha provveduto a comunicare tempestivamente il cambio di residenza. In altre parole: non si può addebitare al cittadino la responsabilità per la notifica recapitata oltre i termini di legge, a causa della negligenza dell’amministrazione nell’effettuare le prescritte annotazioni, a suo esclusivo carico, e per non aver avviato opportuni accertamenti.

Ed invero, l’art. 201, co. I C.d.S. stabilisce che in caso di contestazione non immediata della violazione, il verbale debba essere notificato all’effettivo trasgressore entro novanta giorni dall’accertamento. Nessuna rilevanza, pertanto, può avere la giustificazione dell’organo accertatore di avere avuto conoscenza del cambio di residenza del contravventore in un momento successivo. Si tratterebbe, infatti, di un ritardo imputabile alla condotta omissiva della P.A. e non invece del cittadino, sussistendo, a norma dell’art. 247 disp. Att. C.d.S., un esplicito e preciso obbligo del Comune di appartenenza, che ne sia stato informato dal cittadino nei modi previsti dalla legge, di trasmettere al P.R.A. ed alla Motorizzazione Civile i nuovi dati riguardanti la residenza.

Assunto, questo, affermato dalla Suprema Corte nella anzidetta sentenza, con la quale ha sostenuto che “se l’esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge, la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l’ipotesi residuale prevista dall’ultima parte del citato art. 201, destinata ad operare nel caso in cui l’annotazione del luogo dove la notifica va eseguita non risulti né dal P.R.A., né dall’archivio nazionale; ciò anche alla luce dell’esistenza di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati”.

Di conseguenza, l’onere a carico del cittadino di ulteriore comunicazione al P.R.A. non esiste, essendo invece sufficiente che il proprietario abbia tempestivamente dichiarato il trasferimento di residenza all’anagrafe comunale. Le conseguenze del ritardo dovuto al mancato aggiornamento dei pubblici registri da parte della P.A., non possono quindi gravare sul cittadino che abbia provveduto per tempo a fornire al Comune il suo nuovo recapito e i dati identificativi dei veicoli che gli appartengono.

Da tanto ne discende che il destinatario di un verbale per violazione del C.d.S. notificato in ritardo per cambio di residenza, può contestarlo chiedendone l’annullamento.

Assai di recente tali principi sono stati fatti propri dal Giudice di Pace di Brindisi con sentenza dell’11.05.2016, con la quale ha annullato il verbale ed ha condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite.

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