La relazione extraconiugale virtuale rende addebitabile la separazione?

 

La relazione extraconiugale virtuale rende addebitabile la separazione? No, se il legame extraconiugale si rivela platonico e si sostanzia in soli contatti telefonici o social. A chiarirlo è stata la Suprema Corte, prima, con la sentenza n. 8929 del 12 aprile 2013, e, poi, recentemente, con la sentenza n. 8750 del 17 marzo 2022, pronunciando il principio di diritto secondo cui: “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge”.

Ed infatti, gli Ermellini, nel giudizio di legittimità conclusosi con la ricordata sentenza del 2013, in cui il legame extraconiugale posto in essere da uno dei coniugi si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, hanno escluso che lo scambio interpersonale, extraconiugale, avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale da parte di uno dei due coniugi traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore dell’altro.

Nel processo, invece, definito con la recente sentenza del 2022, la Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza dell’addebito nella separazione, già ritenuta dai Giudici di merito, per la ragione che le risultanze processuali acquisite avevano evidenziato l’esistenza di una relazione extraconiugale reale della coniuge ed, in particolare, che la stessa si era recata in Comune dichiarando che avrebbe ospitato per circa un mese il cittadino algerino Caio, che aveva manifestato gelosia  nei confronti di lui e che alcuni scritti contenevano espressioni che evidenziavano la sussistenza di un legame affettivo tra i due.

I giudici di legittimità hanno considerato, altresì, le dichiarazioni, rese nel corso dell’istruttoria, della figlia della coniuge alle insegnanti sulla vacanza programmata dalla mamma in compagnia di un fidanzato nonché la circostanza del reperimento, sempre da parte della coniuge, di un’unità immobiliare in locazione con versamento di cauzione.

Elementi tutti che hanno condotto i Giudicanti a confermare la sussistenza dell’addebito e la sua efficacia causale sulla separazione sia sul piano cronologico, che su quello logico, difettando la prova di una intollerabilità della convivenza in data antecedente al comportamento assunto dalla moglie in violazione dei suoi doveri coniugali.

Orbene, può in conclusione affermarsi come per la Cassazione la violazione dell’obbligo di fedeltà si configuri nella ipotesi di una relazione affettiva reale, fatta di incontri e condivisioni, e non esclusivamente virtuale, in cui il coniuge allaccia una corrispondenza epistolare e via chat con altro soggetto; perché, solo nella prima ipotesi, il comportamento del coniuge realizza un’offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge.

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