“Il diritto di abitazione del coniuge superstite si origina solo se la casa adibita a residenza familiare era di proprietà del coniuge defunto o di proprietà comune tra i coniugi. Ciò non accade, invece, se la proprietà apparteneva in comunione al coniuge defunto e ad un altro soggetto, diverso dal coniuge superstite” (Cassazione civile sez. II – 28/05/2021, n. 15000).
Con tale sentenza la Suprema Corte -oltre a risolvere un contrasto di giurisprudenza (interno alla Sezione) inerente appunto alla possibilità o meno dell’acquisizione del diritto di abitazione (inteso come diritto reale di godimento) in favore del coniuge di defunto in caso di comproprietà con terzi dell’immobile adibito ad abitazione familiare- ha fornito una importante interpretazione in merito all’articolo 540, comma 2, del codice civile, articolo che, nel prevedere che al coniuge superstite, anche quando concorra all’eredità con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, precisa “se di proprietà del defunto o comuni”: per i giudici di legittimità la norma fa riferimento solo alla comunione che intercorra tra il coniuge defunto e quello superstite e non, invece, a qualsiasi caso di comunione.
La controversia sottoposta al giudizio di legittimità della Corte di Cassazione atteneva ad una successione legittima, in relazione alla quale la moglie di primo letto ed i figli germani chiedevano, tra l’altro, alla moglie di secondo letto, quale coniuge superstite, l’indennità di occupazione della casa coniugale in comproprietà tra il de cuius e la moglie di primo letto nonché la restituzione di mobili e gioielli contenuti nella medesima casa.
Già nel 2000 i Giudici della Cassazione si erano trovati ad affrontare un caso sovrapponibile a quello de quo e con la pronuncia n. 6691/2000 della seconda sezione si erano così espressi: “a norma dell’art. 540 c.c., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del de cuius o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell’ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo”.
Principio questo che rinveniva il suo conforme antecedente nella pronuncia della stessa seconda sezione della Corte del 22 luglio 1991 n. 8171, in cui si argomentava, altresì, che la riserva del diritto di uso ed abitazione del coniuge superstite sulla casa matrimoniale non può estendersi a carico di quote di soggetti estranei all’eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti.
Orbene, la Cassazione, ancora sez. II, con la recentissima sentenza del 2021, nell’affrontare il caso di specie, ha ritenuto pienamente condivisibile il principio in argomento e, dunque, lo ha condiviso e ribadito, sancendo definitamente il superamento del, preesistente e contrario, indirizzo giurisprudenziale sul tema risalente al 1987.
Infatti, con la sentenza n. 2474/1987, isolata, emessa dalla medesima sez. II della Cassazione, si era viceversa affermato -traendo spunto dalla disciplina del legato- che la titolarità del diritto reale di abitazione riconosciuto dall’art. 540 c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare -che, costituendo “ex lege” oggetto di un legato, viene acquisita immediatamente da detto coniuge al momento dell’apertura della successione, secondo la regola dei legati di specie (art. 649 c.c., comma 2)- ha necessario riferimento al diritto di proprietà spettante sull’abitazione al de cuius. Pertanto, nel caso in cui la residenza familiare del de cuius sia sita in un immobile in comproprietà, il diritto di abitazione del coniuge superstite trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto, con la conseguenza che ove per l’indivisibilità dell’immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell’immobile spettante e l’immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo all’attribuzione dell’equivalente monetario di quel diritto senza che -non ricorrendo l’ipotesi di legato di prestazione obbligatoria- possa verificarsi l’effetto estintivo per impossibilità della prestazione, previsto dall’art. 673 c.c., comma 2.
La Cassazione, come detto, con la pronunzia del 2021, ha però ritenuto condivisibile il criterio interpretativo di cui alle anzidette e maggioritarie pronunce ed, in particolare alla sentenza del 2000, sopra ricordata, perché pienamente fondato sul presupposto che la figura dell’ex coniuge comproprietaria di immobile con il de cuius non può che configurare, nella specifica fattispecie, un motivo ostativo alla riconoscibilità, in favore del coniuge superstite, dei diritti di abitazione della casa adibita ad abitazione familiare.
I Giudici di legittimità argomentano, altresì, come il principio condiviso appaia soluzione prettamente conforme all’ordinamento perché, opinandosi diversamente, sarebbe palese la creazione di uno statuto speciale del diritto di proprietà dell’ex coniuge non previsto da alcuna disposizione di legge, nè configurabile in assenza di apposita previsione normativa.