Consorzio di Bonifica Arneo e Contributi Consortili. L’importanza della perizia di parte.

Il Consorzio di Bonifica dell’Arneo, in qualità di ente impositore assume dunque la posizione processuale di parte che avanza una pretesa, essendo, quindi, obbligato a dimostrare i fatti costitutivi dell’imposizione tributaria, in particolare il beneficio diretto e specifico vantato da un determinato fondo.

Secondo una giurisprudenza oramai consolidata, la prova dell’esistenza di detto beneficio fondiario può essere presunta qualora l’Ente dimostri la collocazione dell’immobile oggetto del tributo nel perimetro di contribuenza, mediante la produzione in giudizio del piano di classifica (Cass. 654/2012).

In caso di mancata prova del beneficio arrecato all’immobile, il Giudice dovrà considerare come infondata la pretesa tributaria: in sostanza, in caso di contestazione da parte del contribuente della esistenza di attività svolta dall’Ente sul fondo oggetto della imposizione, il Consorzio di Bonifica dovrà provare in giudizio di aver effettuato opere reali e specifiche  sul fondo dalle quali il contribuente medesimo ha tratto un concreto beneficio, in caso contrario la ingiunzione dovrà essere annullata.

A tal fine, il contribuente ha sempre la possibilità di allegare una perizia di parte, possibilmente corredata di rilievi fotografici, al fine di poter dimostrare l’inesistenza di qualsivoglia beneficio fondiario e, pertanto, l’infondatezza della pretesa tributaria.

Tale orientamento è stato confermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che sia allega al sottostante link

 

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