Se non viene fornita la prova della taratura dell’autovelox o della verifica della sua funzionalita’, il verbale di contestazione di eccesso di velocita’ deve essere annullato.

In materia di violazione del Codice Della Strada per eccesso di velocità, risulta ormai consolidato in giurisprudenza il principio di diritto, ribadito anche dalla Cassazione con la recentissima ordinanza n. 11776 del 18 giugno 2020, secondo cui la dicitura che l’apparecchiatura di misurazione della velocità, al momento del rilevamento, era «debitamente omologata e revisionata», riportata nel verbale di contestazione per eccesso di velocità, non soddisfa le esigenze, individuate dalla Corte Costituzionale, di affidabilità dell’omologazione e della taratura dei suddetti dispositivi, con la conseguenza che, se non viene fornita la prova della taratura e della verifica della loro funzionalità, il verbale di contestazione di eccesso di velocità deve essere annullato.

Specificatamente, le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura sono state individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza additiva n. 113/2015, alla base della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 45, comma 6, C.d.S., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Più in particolare, sostiene la Corte Costituzionale, qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e, quindi, a variazioni dei valori misurati dovute a invecchiamento delle proprie componenti e a eventi, quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive a eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. Quindi, l’articolo 45, comma 6, del Dlgs n. 285 del 1992 è incostituzionale in riferimento all’art. 3 cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

E tali accertamenti, ha chiarito in diverse occasioni la Corte di Cassazione, con le sentenze, ex plurimis, nn. 14543/2016 e 33164/2019, non possono essere dimostrati o attestati dalla pubblica amministrazione con altri mezzi se non con certificazioni di omologazione e conformità.

Pertanto, in caso di ricorso avverso la multa elevata per eccesso di velocità, se  viene contestata l’affidabilità dell’autovelox o del telelaser -o anche del tutor, il quale, come precisato dall’ordinanza della Cassazione n. 24757 del 2019, rientra tra i dispositivi impiegati nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e quindi soggetto a verifiche periodiche di taratura e funzionalità- il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura da parte dell’organo che lo gestisce, anche se nel verbale l’accertatore attesta l’adeguatezza del rilevatore: tanto per la ragione che il verbale di accertamento non riveste fede privilegiata alcuna e, quindi, non può fare prova fino a querela di falso.

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