NIENTE PIU’ MANTENIMENTO AL CONIUGE CHE HA UNA NUOVA RELAZIONE

NIENTE PIU’ MANTENIMENTO AL CONIUGE CHE HA UNA NUOVA RELAZIONE

E’ quanto ha ribadito la Cassazione il 16 ottobre scorso con la sentenza n. 22604, in cui, ritenendo consolidata la propria giurisprudenza sul riconoscimento della famiglia di fatto, ha ritenuto che la nuova relazione dell’ex coniuge con un’altra persona giustifica la sospensione dell’assegno di mantenimento.

Più nello specifico, nel caso sottoposto alla Corte, l’ex moglie aveva instaurato un rapporto sentimentale pluriennale e consolidato con un nuovo compagno, pure caratterizzato da ufficialità, nonchè fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza, integrando in concreto la fattispecie della cd. famiglia di fatto, come ammessa quest’ultima dalla Suprema Corte.

A tal proposito, gli Ermellini, già con la sentenza n. 6381 dell’8 Giugno 1993, ammettevano l’esistenza di un centro di imputazione di interessi diverso ed autonomo rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio ed affermavano che: “tale convivenza, ancorché non disciplinata dalla legge, non contrasta né con norme imperative, non esistendo norme di tale natura che la vietino, né con l’ordine pubblico, che comprende i principi fondamentali informatori dell’ordinamento giuridico, né con il buon costume, inteso (…) come complesso dei principi etici costituenti la morale sociale di un determinato momento storico”.

Dunque, rebus sic stantibus, da tale orientamento giurisprudenziale è derivato, quale conseguenza logico-giuridica, l’altrettanto consolidato orientamento, applicabile alla separazione ed al divorzio, secondo cui la convivenza more uxorio del coniuge destinatario dell’assegno di mantenimento o di divorzio, stabile e duratura, tale da aver dato vita ad una vera e propria famiglia di fatto, eventualmente caratterizzata dalla nascita di figli, è suscettibile di rendere inoperante o comunque di produrre una sospensione dell’assegno divorzile (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4539/2014; Cass. n. 17195/2011; Cass. n. 3923/2012).

Orbene, nella fattispecie concreta esaminata, per la Cassazione, contrariamente ai Giudici della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che avevano emesso l’impugnata sentenza, non sussiste alcun obbligo in capo all’ex marito di versamento dell’assegno di mantenimento all’ex moglie, ormai parte di un’altra famiglia, seppure solo di fatto, sulla base della presunzione che le risorse di ciascun convivente siano state messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare, con conseguente miglioramento delle condizioni economiche della ex coniuge.

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