L’abbandono del domicilio coniugale è causa di addebito della separazione?

Torna a fare chiarezza sul punto la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 12241 del 23 giugno scorso, in un processo in cui il marito domandava, tra l’altro, la separazione con addebito alla moglie per abbandono del tetto coniugale da parte di questa, i quali coniugi erano separati di fatto da molti anni e non avevano mai costruito un rapporto fatto di affezione, progettualità di coppia e condivisione.

Secondo gli Ermellini, l’abbandono del tetto coniugale è causa di addebito della separazione, salvo che, chi lascia la casa coniugale, provi che la decisione è stata presa in conseguenza della condotta altrui o che la convivenza era comunque da tempo intollerabile.

Pertanto, nel caso di specie, prima i giudici del merito e poi quelli di legittimità, con la conferma della sentenza impugnata, hanno ritenuto non configurabile alcun addebito della separazione in capo alla moglie allontanatasi ed hanno fondato la propria decisione in punto di addebito sul rilievo che l’abbandono della casa familiare da parte della stessa era intervenuto in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata ed in conseguenza del comportamento di entrambi i coniugi, rivelatisi inidonei a costruire persino un progetto di vita matrimoniale.

Orbene, la statuizione in commento risulta conforme ai principi di diritto più volte enunciati dai giudici di legittimità nelle sentenze, ex plurimis, Cass. 12373/2005, Cass. 17056/2007, Cass. 10719/2013, Cass. 25663/2014, secondo cui “l’abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi -e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono- che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”.

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