IL RIFIUTO DI CUCINARE E LAVARE I PANNI NON GIUSTIFICA L’ADDEBITO NELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI

IL RIFIUTO DI CUCINARE E LAVARE I PANNI NON GIUSTIFICA L’ADDEBITO NELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Il rifiuto di cucinare, fare la spesa e lavare i panni non configura una violazione degli elementari doveri di collaborazione né un sostanziale abbandono del nucleo famigliare. Marito e moglie hanno pari dignità, diritti e doveri. (Tribunale di Foggia, sentenza n. 1092/21, sez. I Civile, depositata il 5 maggio).

Tizio, coniugato con Caia, faceva ricorso al Tribunale di Foggia per sentir dichiarare la separazione personale dalla coniuge per colpa della stessa.

Il ricorrente, a fondamento della propria pretesa, deduceva che la moglie rifiutava di “predisporre piatti caldi e lavare gli indumenti personali”. Dall’istruttoria del processo emergeva anche che l’uomo provvedeva a fare la spesa ed andava a consumare la colazione a casa della madre presso la quale indossava gli abiti da lavoro che la stessa poi a lavava.

Per Tizio tali comportamenti configuravano “un contegno di disinteresse e indifferenza per il partner teso a violare gli obblighi coniugali della collaborazione e della contribuzione nell’interesse della famiglia, nonché l’assistenza materiale e morale”.

Non così per il Giudice del Tribunale di Foggia.

Ed infatti, l’Autorità Giudiziaria adìta ha ritenuto che le circostanze addotte dal marito non consentissero di attribuire alla donna una trasgressione degli elementari doveri di collaborazione tale da giudicare la coniuge colpevole di un sostanziale abbandono del nucleo familiare.

Ha motivato il Giudicante che, a seguito della riforma del diritto di famiglia (operata con la legge 19 maggio 1975, n. 151), con il matrimonio i coniugi assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri, sono tenuti all’obbligo reciproco di fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla coabitazione, insomma sono posti su un piano del tutto paritario. Non è, quindi, previsto che su un coniuge siano addossati tutti i compiti di cura della casa e della prole, poiché entrambi sono tenuti a svolgere le stesse mansioni; e ciò anche nell’ipotesi in cui uno solo di essi lavori, poiché non sarebbe ammissibile una situazione di sottomissione dell’altro a svolgere lavori di mera cura dell’ordine domestico, al quale sono peraltro tenuti anche i figli, nell’ottica di una educazione responsabile.

Orbene, alla luce di queste ragioni il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1092/21, ha respinto, tra l’altro, la domanda del marito di separazione personale dalla moglie con addebito alla stessa.

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