Il lavoratore autonomo ha diritto all’indennizzo da infortunio sul lavoro anche se non è in regola con i versamenti contributivi.

“Il mancato pagamento regolare dei versamenti contributivi da parte del lavoratore autonomo titolare di una posizione assicurativa INAIL non esclude l’operatività della tutela assicurativa, ma si limita a condizionare l’esecutività del diritto, alla regolarità contributiva, con sospensione del pagamento delle prestazioni fino a che la posizione non sia stata sanata, fatta salva la prescrizione”: lo ha affermato la Cassazione il 5 ottobre u.s. con la sentenza n. 21302/2020.

Nei fatti: la Corte di Appello di Potenza respingeva l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Melfi, che aveva rigettato la domanda di pagamento della indennità per inabilità temporanea assoluta e per postumi permanenti derivanti da due infortuni sul lavoro, spiegata da un autotrasportatore, lavoratore autonomo, nei confronti dell’INAIL.

In particolare, la Corte d’Appello constatava che il lavoratore non aveva pagato i contributi in epoca precedente agli infortuni, ma solo in epoca successiva a sanatoria, e rigettava la domanda attorea per scopertura assicurativa sulla base della ritenuta inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori autonomi e di irretroattività del pagamento dei contributi in sanatoria operato dal lavoratore.

Sottoposta la questione giuridica al vaglio dei Giudici di Legittimità, questi ultimi osservano che l’esclusione della applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni in favore dei lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 59 co. 19 della legge 447 del 1997 non rileva con riferimento a lavoratori titolari di regolare posizione previdenziale. E precisano ancora che, una volta che il lavoratore sia iscritto, il mancato pagamento dei contribuiti da parte dello stesso non esclude l’operatività della tutela assicurativa.

Lo stesso INAIL, infatti, con circolare 30 del 7 maggio 1998, ha in proposito specificato –recependo un apposito avviso del Ministero del Lavoro– che la norma non modifica il diritto alla tutela assicurativa nei confronti del lavoratore autonomo, ma solo condiziona alla regolarità contributiva la esecutività del diritto con sospensione del pagamento delle prestazioni fino al momento in cui la situazione non sia stata regolarizzata e nei limiti della prescrizione.

Pertanto, ed in conclusione, affinché possa sorgere un diritto esigibile alle prestazioni erogate dall’INAIL sono necessari, oltre alla presenza delle lavorazioni e delle attività protette, l’esistenza di una posizione assicurativa presso l’INAIL ed il pagamento, pur tardivo, dei contributi: circostanze queste tutte che la Cassazione riteneva sussistenti nel caso di specie, attribuendo quindi al pagamento efficacia sanante e retroattiva.

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