DIRITTO DELLA MADRE ALL’ANONIMATO E DIRITTO DEL FIGLIO DI RIVENDICARE IL PROPRIO STATUS DI FIGLIO NATURALE

“Fino a quando la madre naturale è in vita, il suo diritto all’anonimato, di cui la stessa si è avvalsa al momento del parto deve essere massimamente tutelato, a meno che sia la stessa donna con la propria inequivocabile condotta ad aver manifestato la volontà di revocare nei fatti la scelta, a suo tempo presa. Nel periodo successivo alla sua morte, tuttavia, il bilanciamento dei valori di rango costituzionale che segue la richiesta di accertamento dello status di figlio naturale cambia e “l’esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l’anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status”: è quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19824 del 22.09.2020.

Veniva sottoposta al vaglio di legittimità della Suprema Corte la sentenza della Corte d’Appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto- del 28.07.2017 che, rigettando l’appello proposto contro la sentenza del 19 maggio 2014 del Tribunale di Taranto, confermava l’accertamento giudiziale della maternità.

I Giudice di merito, prima, e di legittimità, poi, sono tornati ad affrontare il tema del bilanciamento dei contrapposti interessi: della madre all’anonimato e del figlio di accedere alle informazioni sulle proprie radici, diritto quest’ultimo riconosciuto anche dall’art. 8 CEDU per come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 25 settembre 2012, Godelli contro Italia.

D’altra parte il diritto della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto -invocato, nel caso di specie, dalla ricorrente in Cassazione per impedire l’accertamento giudiziale della maternità nei confronti della propria madre premorta- trova il proprio riconoscimento nel nostro ordinamento in una pluralità di norme, ovvero:

– il D.P.R. 3 novembre 2000, art. 30, comma 1, secondo cui “la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”;

– il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 1 (codice in materia di dati personali), secondo cui “il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 30, comma 1, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento”;

– La L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, comma 7, secondo cui “L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo”;

– l’allegato del D.M. 16 luglio 2001, n. 349, prescrive in caso di donna che vuole partorire in anonimato (figlio non riconosciuto o di filiazione ignota) che si deve indicare il codice 999 per “Donna che non vuole essere nominata”.

Ricordano ancora i Giudici della Cassazione che il diritto della madre all’anonimato è stato oggetto anche di un intervento della Consulta, che nella sentenza n. 278/2013, nel riconoscerne il fondamento costituzionale, ha evidenziato che “riposa sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perchè la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili. La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per se stessa, la genitorialità naturale”.

La stessa Corte Costituzionale ha, altresì, cercato di conciliare l’esigenza di riservatezza della identità della madre con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, giungendo a dichiarare costituzionalmente illegittimo la L. n. 184 del 1983, art. 28 comma 7, come sostituito dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 177, comma 2, nella parte in cui non prevede -attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza- la possibilità per il giudice di interpellare la madre (che ha dichiarato di non voler essere nominata) su richiesta del figlio, ai fini di un’eventuale revoca di tale dichiarazione, senza che da tanto derivi alcuna compressione della pienezza del diritto all’anonimato riconosciuto alla madre. E’ stata, infatti, da un lato, contemplata la possibilità di revoca di tale scelta solo se ciò corrisponde alla reale volontà della stessa genitrice, e, dall’altro, è stato correttamente rilevato che la previsione della irreversibilità della scelta può non corrispondere affatto all’effettivo interesse della stessa madre, venendosi sostanzialmente ad “espropriare” la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione, “trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio”.

I Giudici di legittimità non hanno però voluto attribuire secondario rilievo al diritto (nel caso di specie rivendicato dal controricorrente in Cassazione) all’accertamento dello status filiationis.

Ed invero, la Corte di Cassazione già con le sentenze n. 24292/2016, n. 11887/2015 e n. 4020/2017 aveva statuito che “il diritto del figlio ad uno “status” filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all’identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi. L’incertezza su tale “status” può determinare una condizione di disagio ed un “vulnus” allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità, riferibile ad ogni stadio della vita. La sfera all’interno della quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità attiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) intesi nella dimensione individuale e relazionale”.

Osservano, altresì, i Giudici di legittimità che soccorre in tal senso anche la previsione della imprescrittibilità dell’azione di accertamento giudiziale sia della maternità che della paternità -unitamente a quella che la prova può essere data con ogni mezzo, a norma dell’art. 269 c.c., comma 2– che dimostra come il legislatore abbia inteso assicurare una piena tutela a tale diritto, riconoscendo l’interesse all’accertamento dello status di filiazione corrispondente alla verità biologica, in quanto componente essenziale del diritto all’identità personale, in ogni momento della vita di una persona e quindi anche in età adulta.

Orbene, alla luce dei principi che precedono, osserva la Corte, che nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all’interprete, al cospetto del diritto al riconoscimento dello status di filiazione, quello della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto si pone comunque in posizione preminente per la ragione che quest’ultimo diritto è finalizzato a tutelare i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilità che caratterizza il parto, la donna che opta per l’anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un’azione di accertamento giudiziale della maternità.

Dunque, in tale prospettiva e per garantire ampia tutela alla donna che compie tale difficile scelta, il diritto all’anonimato non può essere in alcun modo sacrificato o compresso per tutta la durata della vita della madre.

Tuttavia, la Corte statuisce che tale regola può essere derogata, consentendo quindi l’esercizio dell’accertamento giudiziale della maternità, solo ove sia la madre, con la propria inequivocabile condotta, a manifestare la volontà di revocare nei fatti la scelta, a suo tempo presa, di rinuncia alla genitorialità giuridica, accogliendo nella propria casa il bambino come un figlio.

A diverse conclusioni addiviene, invece, la Corte solo con riferimento al periodo successivo alla morte della madre, in relazione al quale il diritto all’anonimato in oggetto è suscettibile di essere compresso, o indebolito, in considerazione della necessità di fornire piena tutela al diritto all’accertamento dello status di filiazione.

Ed infatti, con riferimento all’ampiezza del diritto all’accertamento dello status di figlio naturale, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all’interprete per il periodo successivo alla morte della madre -quando quindi viene meno l’esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute di quest’ultima- l’esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l’anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status.

In altre parole, venendo meno per effetto della morte della madre, l’esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell’anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione (come affermato da Cass. 15024/2016 e Cass. 22838/2016), ma anche per la proposizione dell’azione volta all’accertamento dello status di figlio naturale, ex art. 269 c.c..

Tale soluzione proposta dalla Cassazione con la sentenza in commento, come la stessa Corte sottolinea, si impone anche per una lettura costituzionalmente orientata della norma sopra citata -alla luce degli artt. 2 e 30 Cost., ma anche art. 24 Cost.- oltre che internazionalmente orientata (art. 117 Cost.). In effetti, l’art. 8 CEDU, nella lettura datane dalla Corte EDU (Corte EDU, 22/09/2012, Godelli c. Italia, Corte EDU, 13/02/2003, Odievre c. Francia), tende essenzialmente a premunire l’individuo contro ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, non contentandosi di ordinare allo Stato di astenersi da simili ingerenze, ma aggiungendovi obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata; tra questi non può non rientrare il diritto a proporre le azioni che lo stesso ordinamento nazionale offre per il riconoscimento dello status di figlio naturale di una persona.

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